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Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli Enti indicati nell'art. 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali l'attribuzione ad organi degli Enti locali permetta una piu' appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un piu' sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie formalita' di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati. Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresi' consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli Enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalita', da parte del Governo della Repubblica. Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione puo' essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli Enti locali e sugli Enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali. Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli Enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravi per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalita' di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
