Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1954 al 22 dicembre 2008. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con le modalita' stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potra' essere altresi' disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore. Il decentramento dovra' disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici. Resta esclusa ogni possibilita' di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione. Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto e stabilito nell'art. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art8 · fonte del testo