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Le norme delegate da emanarsi a sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emettera', nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

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