Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale della durata non inferiore a mesi sei.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art13 · fonte del testo