Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicita', i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art23 · fonte su Normattiva