Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e' sostituito dai seguenti: "Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-02-05;87~art1 · fonte del testo