Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del prefetto. Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facolta' di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma. L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potra' superare il 7,50 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-02-05;87~art3 · fonte del testo