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Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e' sostituito dai seguenti: "Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento".
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
