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Il quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e' sostituito dai seguenti: "L'aggio base per l'asta non puo' essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento. Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973".

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;87~art2 · fonte del testo