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La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del prefetto. Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facolta' di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma. L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potra' superare il 7,50 per cento.
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
