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Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 e' inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 24 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199~art8 · fonte del testo