La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi pio viste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non e' soggetta ad appello.
Testo vigente dal 2 maggio 1949
