La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi pio viste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non e' soggetta ad appello.

Testo vigente dal 2 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-09;161~art5 · fonte del testo