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I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, gia' ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto e' stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-11;366~art2 · fonte del testo