Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila. Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico e' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art5 · fonte del testo