Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.
Testo vigente dal 4 agosto 1954
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.
Testo vigente dal 4 agosto 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art4 · fonte del testo