Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte e' punito con la multa di lire 1000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000. In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art10 · fonte del testo