Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200.000.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art8 · fonte su Normattiva