Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.
Testo vigente dal 14 dicembre 1965
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.
Testo vigente dal 14 dicembre 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1330~art10 · fonte su Normattiva