((Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, e' punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio)).

Testo vigente dal 7 giugno 1983

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983. 7 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedentetolto: , chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli aggiunto: 1, quarto e quinto comma, 2 e 3aggiunto: , e' punito con la multa da lire tolto: 30.000 a lire 500.000 aggiunto: trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal tolto: Codice aggiunto: codice penale per le frodi in commercio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art11 · fonte del testo