Il burro comunque alterato od avariato puo' essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione "burro alterato non in vendita". La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto. Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art9 · fonte del testo