E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

  • a)che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
  • b)che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
  • c)che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
  • d)che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
  • e)che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;
  • f)che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato. L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo vigente dal 17 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art2 · fonte del testo