E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
- a)che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
- b)che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
- c)che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
- d)che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
- e)che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;
- f)che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato. L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Testo vigente dal 17 gennaio 1957
