Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta. 3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 6 marzo 1992. 5 parole tolte, 130 parole aggiunte.

Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto tolto: in peso di materia grassa non inferiore tolto: all'82 per cento. aggiunto: all'80 per cento. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta. 3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art3 · fonte del testo