Art. 187
[1]In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
[2]Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sospesa."
Testo vigente dal 13 settembre 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva