1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale. 2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorita' giudiziaria da cui emana l'atto, delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art3 · fonte su Normattiva