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[1]La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai prefetti a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, e dal Ministero della cultura popolare a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo, dell'Ente nazionale industrie turistiche e dell'Ente provinciale per il turismo.

[2]Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.

Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 23 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art11 · fonte del testo