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[1]I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.
[2]Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.
[3]Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso.
[4]Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.
[5]Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
