Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.

[2]Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

[3]Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso.

[4]Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

[5]Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art10 · fonte del testo