Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I concessionari dei servizi automobilistici sussiditi: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.
tolto: Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.
tolto: Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso.
tolto: Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.
tolto: Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art10 · fonte del testo