Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I concessionari dei servizi automobilistici sussiditi: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.

[2]Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

[3]Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso.

[4]Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

[5]Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

8

- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

I concessionari dei servizi automobilistici tolto: sussidiati aggiunto: sussiditi: hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

    - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art10 · fonte del testo