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Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo puo':

  • a)essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;
  • b)essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessita' od urgenza.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art15 · fonte del testo