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Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo puo':
- a)essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;
- b)essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessita' od urgenza.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
