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[1]Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1; Al suddetto Ispettorato e' anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

[2]I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

[3]Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

[4]Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art20 · fonte del testo