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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 8 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 8 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 8

[2]I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

[3]Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

[4]Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

8

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 30 novembre 1980. 126 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato e' anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

tolto: Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

tolto: Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avra' valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art20 · fonte del testo