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[2]I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.
[3]Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.
[4]Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
8Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 24 gennaio 2006
