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[1]((Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato e' anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.
[2]Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
[3]Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avra' valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio)).
[4]I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.
[5]Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.
[6]Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 30 novembre 1980
