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[1]I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 marzo 1949, n. 106
4La L. 9 marzo 1949, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla meta' per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione".
L. 1 febbraio 1960, n. 26
7con decorrenza dal 1 gennaio 1960
La L. 1 febbraio 1960, n. 26, nel modificare la L. 9 marzo 1949, n. 106, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione sono moltiplicati per 3,5".
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
