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[1]I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

[2]Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza e' ridotta alla meta' per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 marzo 1949, n. 106

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La L. 9 marzo 1949, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla meta' per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione".

Testo in vigore dal 23 aprile 1949 al 17 febbraio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1949

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 23 aprile 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 marzo 1949, n. 106

    La L. 9 marzo 1949, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla meta' per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art26 · fonte del testo