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((Gli orari degli autoservizi nonche' ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dalla autorita' che ha accordato la concessione)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. 14 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Gli orari tolto: e le tariffe degli autoservizi nonche' ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati tolto: dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) aggiunto: dalla autorita' che ha accordato la concessione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art27 · fonte del testo