Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
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Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 30 novembre 1980. 19 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli orari degli autoservizi nonche' ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dalla autorita' che ha accordato la concessione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art27 · fonte del testo