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[1]La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.
[2]Nel disciplinare e' stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.
[3]Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Circolo ferroviario d'ispezione; la firma dev'essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
