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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

tolto: Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

tolto: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

tolto: b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

tolto: c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

tolto: Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

tolto: Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

tolto: Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art2 · fonte del testo