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[1]La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.
[2]Nel disciplinare e' stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.
[3]((Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
