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[1]Qualsiasi variazione o sostituzioni della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

[2]Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art31 · fonte del testo