Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
[2]Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
