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[1]((Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
[2]Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
