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[1]Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:
- a)venga a perdere i requisiti di idoneita' di cui all'articolo 1;
- b)non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
- c)Si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;
- d)ostacoli provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge;
- e)si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' di ordine amministrativo.
[2]Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
