Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:
- a)venga a perdere i requisiti di idoneita' di cui all'articolo 1;
- b)non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
- c)Si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;
- d)ostacoli provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge;
- e)si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' di ordine amministrativo.
[2]Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
