Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:
tolto: a) venga a perdere i requisiti di idoneita' di cui all'articolo 1;
tolto: b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
tolto: c) Si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;
tolto: d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge;
tolto: e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' di ordine amministrativo.
tolto: Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art34 · fonte del testo