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[1]I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

[2]Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

[3]Gli atti relativi al trasporto degli effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

[4]Restano soggetti a tassa proporzionale gli atti con i quali gli enti locali si obbligano di corrispondere dei sussidi, anche se risultanti dal disciplinare di concessione.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 31 gennaio 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art4 · fonte del testo