Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 166 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):
tolto: 1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione detti servizi;
tolto: 2° i concessionari di autoservizi finitimi.
tolto: La finitimita' va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza il rapporto al complesso economico ed alla finalita' dei servizi.
tolto: Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione gia' esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art5 · fonte del testo