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[1]((I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.
[2]La registrazione con imposta fissa si applica altresi' a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.
[3]Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.
[4]Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.
[5]Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1942 al 24 gennaio 2006
