Art. 105 — (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente"
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L'autorita' giudiziaria da' notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanita' dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
