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Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanita'. Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal primo comma del presente articolo. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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